Dal piano attestato di risanamento al concordato preventivo: panoramica degli strumenti previsti dal Codice della crisi per affrontare il sovraindebitamento, la crisi e l’insolvenza.

Introduzione al Titolo IV del Codice della Crisi

Il Titolo IV del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), intitolato “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, costituisce il vero e proprio cuore pulsante della riforma del diritto concorsuale. 

A differenza dell’impostazione del vecchio sistema fallimentare, orientata prevalentemente alla punizione del debitore e alla liquidazione atomistica dei suoi beni, l’architettura del Titolo IV nasce con una filosofia ribaltata: favorire l’emersione tempestiva della crisi e privilegiare la continuazione dell’attività e il risanamento dei debiti attraverso soluzioni concordate. In questo quadro, il legislatore ha allestito un’ampia gamma di strumenti differenziati per dimensione, natura giuridica e gravità dello stato di crisi del debitore. L’obiettivo fondamentale è consentire una negoziazione protetta con i creditori prima che lo stato di insolvenza diventi irreversibile, evitando così il ricorso a procedure liquidatorie drastiche quali la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata.

Gli strumenti convenzionali e stragiudiziali (Capo I)

La prima fascia di strumenti disciplinata dal Titolo IV (articoli da 56 a 64) è destinata alle imprese commerciali e si caratterizza per un grado di ingerenza giudiziale ridotto o del tutto assente nella fase iniziale:

Le procedure da sovraindebitamento e il raccordo con la liquidazione (Capo II)

Il Capo II del Titolo IV (articoli da 65 a 83) racchiude invece le procedure dedicate ai soggetti cosiddetti “sotto soglia”, ovvero consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprese minori. Queste procedure dialogano costantemente con la liquidazione controllata:

L’intersezione tra queste procedure e la liquidazione controllata è determinante. Come stabilito dall’articolo 271 CCII, se un creditore avvia la richiesta di liquidazione controllata, al debitore viene garantita una “corsia preferenziale”: entro la prima udienza egli può paralizzare temporaneamente l’azione del creditore chiedendo un termine (fino a 60 giorni, prorogabili) per presentare domanda di accesso a una delle procedure del Titolo IV, Capo II (art. 67 o art. 76 CCII). Il legislatore, infatti, preferisce sempre tentare la via della ristrutturazione concordata prima di procedere alla vendita forzata di tutti i beni del debitore. 

Il Concordato Preventivo (Capo III)

Per le imprese commerciali di dimensioni medio-grandi (sopra le soglie dell’art. 2 CCII), la procedura regina del Titolo IV è il concordato preventivo (articoli 84 e seguenti). 

Il Codice opera una distinzione netta tra due tipologie:

Esempi concreti di applicazione pratica

Per comprendere come questi strumenti operino nella realtà, immaginiamo una media azienda metalmeccanica che, a causa del rincaro delle materie prime, accumula debiti verso banche e fornitori per 2 milioni di euro, pur mantenendo un portafoglio di ordini attivo. 

Anziché attendere l’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un fornitore, l’azienda si avvale dell’articolo 57 CCII stipulando un accordo di ristrutturazione dei debiti con la banca e i fornitori principali (che coprono il 65% del debito). Una volta omologato il piano dal Tribunale, la società congela temporaneamente il restante 35% dei crediti non aderenti e paga tutti i debiti dilazionandoli in 5 anni con il ricavato delle nuove commesse, salvando la produzione e i dipendenti.

In un contesto diverso, ipotizziamo un piccolo commerciante o professionista a cui un creditore notifichi un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata per debiti scaduti superiori a 50.000 euro. Sfruttando il combinato disposto degli articoli 271 e 76 del CCII, il professionista si costituisce in giudizio e chiede al giudice un termine di 60 giorni per depositare la documentazione relativa a un concordato minore. Presentando un piano che prevede la cessione di un solo locale commerciale non essenziale e la prosecuzione della propria attività per integrare i pagamenti, il debitore evita lo spossessamento totale del proprio patrimonio e blocca la liquidazione forzata d’ufficio. 

Gli strumenti di regolazione di cui al Titolo IV del CCII dimostrano così la loro natura adattabile: una vera e propria cassetta degli attrezzi giuridica che consente di calibrare la risposta dell’ordinamento in base alle specifiche caratteristiche del debitore, sostituendo al vecchio concetto di “fallimento-punizione” una moderna ed efficiente cultura della gestione e del risanamento della crisi.